IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza», e,  in  particolare,
l'articolo 111; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari  della
Polizia di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n.  782,  recante   «Approvazione   del   regolamento   di   servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Ritenuta la necessita' di integrare il decreto del Presidente della
Repubblica n.  782  del  1985  con  norme  volte  a  disciplinare  le
modalita' di impiego del personale della Polizia di Stato  che  versa
in condizioni temporanee di disagio psico-sociale; 
  Ritenuto  altresi'  che  occorre  modificare  la  composizione  dei
Consigli per le ricompense, previsti  dagli  articoli  74  e  75  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985,  al
fine di assicurare, nell'ambito dei procedimenti per il  conferimento
della   promozione   per   merito   straordinario,   un   equilibrato
apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni; 
  Considerato  che  appare   opportuno   introdurre   un   meccanismo
partecipativo   in   grado   di   valorizzare    il    dialogo    tra
l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del  personale  della
Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale, al
fine di garantire l'effettivo  riconoscimento  e  valorizzazione  del
merito e della professionalita' espressi dal personale della  Polizia
di Stato; 
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia  di
Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2023; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Norme in materia di tutela del personale della Polizia 
         di Stato nelle situazioni di disagio psico-sociale 
 
  1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il titolo IV e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo IV-bis 
             Norme a tutela del personale in condizioni 
                      di disagio psico-sociale 
 
                             Art. 48-bis 
       Misure da attuarsi in presenza di disagio psico-sociale 
 
   1. Nei casi di cui all'articolo 48, quarto comma, nonche' nei casi
in cui venga accertato, ai sensi del presente articolo, un temporaneo
disagio psico-sociale, il dirigente dell'ufficio o il comandante  del
reparto provvede a ritirare senza ritardo, anche per  il  tramite  di
personale a tal fine delegato, l'armamento individuale. 
  2. Fuori dai casi di cui all'articolo 48, quarto comma, per disagio
psico-sociale  si  intende  uno  stato  di   perturbamento   psichico
reattivo, che consente lo svolgimento dei compiti non  implicanti  il
porto dell'armamento individuale. Lo stato di cui al primo periodo e'
accertato, su richiesta del dirigente dell'ufficio o  del  comandante
del reparto, da  un  appartenente  alla  carriera  dei  medici  della
Polizia di Stato, di cui all'articolo 43,  comma  l,  lett.  a),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che,  previo  svolgimento
degli accertamenti necessari,  si  pronuncia  entro  quindici  giorni
dalla richiesta. 
  3. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici  di  cui
al comma 2 accerti la situazione di disagio psico-sociale,  fissa  un
termine non superiore  a  sessanta  giorni  per  la  revisione  della
condizione del dipendente. Qualora lo stato di perturbamento  risulti
persistere, il predetto medico puo' reiterare l'accertamento  di  cui
al comma 2 con le medesime modalita' e termini per una durata massima
complessiva di centottanta giorni dalla data dell'accertamento  dello
stato di disagio di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui l'appartenente alla carriera dei medici  di  cui
al comma 2 accerti un disagio psico-sociale ai sensi dei commi 2 e 3,
l'armamento individuale e le ulteriori armi  eventualmente  detenute,
unitamente  ai  titoli  che  autorizzano  l'acquisto  di  armi,  sono
ritirati  in  via  cautelare,   con   provvedimento   del   dirigente
dell'ufficio o del comandante del reparto, per il tempo indicato  nei
provvedimenti  del  predetto  medico.  Qualora  l'appartenente   alla
carriera  dei  medici  della  Polizia  di  Stato,  a  seguito   degli
accertamenti di cui  al  comma  3,  verifichi  il  venir  meno  della
situazione di disagio  psico-sociale,  esprime  il  nulla  osta  alla
riconsegna dell'armamento individuale. 
  5. Trascorso il termine di centottanta giorni di cui  al  comma  3,
nei casi  in  cui  non  sussistano  i  requisiti  per  la  riconsegna
dell'armamento, il procedimento e' devoluto alla Commissione  per  la
salvaguardia della salute del personale della Polizia  di  Stato,  di
cui all'articolo 48-quater. In tal caso, la misura del ritiro di  cui
al comma 4 e' prorogata di ulteriori novanta giorni, entro i quali la
predetta  Commissione  rilascia  il  nulla  osta  ovvero   invia   il
dipendente  alla  competente   Commissione   medico-ospedaliera   per
l'accertamento  dell'eventuale  esistenza  dei  presupposti  di   cui
all'articolo 48, quarto comma. 
  6. Nel caso in cui, ai sensi del comma 4,  sia  stato  disposto  il
ritiro di  armi  diverse  dall'armamento  individuale,  il  dirigente
dell'ufficio o il comandante del reparto  concorda  le  modalita'  di
esecuzione del provvedimento con il questore competente per il  luogo
in cui il dipendente detiene tali armi,  se  diverso  dalla  sede  di
servizio. Il dirigente dell'ufficio o il comandante del  reparto  che
dispone il ritiro cautelare delle stesse ai sensi  dell'articolo  39,
secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di
cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  ne  da'  immediata
comunicazione  al   prefetto   per   l'eventuale   applicazione   dei
provvedimenti di cui al primo comma del medesimo articolo 39. 
  7. Quando, per la situazione di fatto, non sia possibile  attendere
il provvedimento dell'appartenente alla carriera dei medici di cui al
comma 2, il  dirigente  dell'ufficio  o  il  comandante  del  reparto
dispone  il  ritiro  immediato  dell'armamento   individuale,   delle
ulteriori armi  eventualmente  detenute,  unitamente  ai  titoli  che
autorizzano l'acquisto di armi, inviando il  dipendente  al  predetto
appartenente alla carriera dei medici per gli accertamenti di cui  ai
commi 2 e 3. Per il ritiro delle armi detenute in luogo diverso dalla
sede di servizio si provvede con le modalita' di cui al comma 6. 
 
                             Art. 48-ter 
            Assegnazione a servizi interni non operativi 
 
  1. Nel periodo di efficacia del provvedimento di  cui  all'articolo
48-bis, commi 4, 5 e 7, il dirigente dell'ufficio o il comandante del
reparto assegna il dipendente, nei cui confronti e' stato disposto il
ritiro cautelare dell'arma ai sensi dell'articolo 48-bis,  a  servizi
interni non operativi. 
  2. Nel periodo in cui e' assegnato a servizi interni non operativi,
ai sensi del comma 1, il dipendente conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento, nonche' quello accessorio compatibile  con
le modalita' di impiego di cui al medesimo comma l. 
 
                           Art. 48-quater 
            Commissione per la salvaguardia della salute 
                del personale della Polizia di Stato 
 
  1. La Commissione per la salvaguardia della  salute  del  personale
della Polizia di Stato e'  istituita  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, e' presieduta da un  dirigente  superiore  medico
della Polizia di Stato ed  e'  composta  da  un  funzionario  tecnico
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale,  e
da un funzionario appartenente alla carriera dei medici. 
  2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere  istituite,
con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della  pubblica
sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione  di  cui
al comma 1. 
  3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1
sono nominati con decreto del Capo della  polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza, durano in  carica  dodici  mesi  e  possono
essere riconfermati, per egual periodo, anche piu' volte. Per ciascun
componente effettivo e' nominato un supplente. 
  4. L'incarico di presidente e componente della Commissione  di  cui
al comma  1  non  costituisce  autonoma  posizione  dirigenziale.  Ai
componenti  della  Commissione  non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»; 
    b) dopo l'articolo 61, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 61-bis 
                 Percorsi di sostegno psico-sociale 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  venga   disposto   il   ritiro   temporaneo
dell'armamento   individuale,   ai   sensi   dell'articolo    48-bis,
l'appartenente alla carriera  dei  medici  di  cui  al  comma  2  del
medesimo articolo che ha  effettuato  l'accertamento,  in  base  alla
disciplina ivi prevista, propone al dipendente appositi  percorsi  di
sostegno psico-sociale. 
  2. Gli esiti  del  percorso  di  sostegno  sono  valutati  ai  fini
dell'espressione del nulla osta di cui all'articolo 48-bis, commi 4 e
5.». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  111  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
                «Art.   111   (Regolamento    di    servizio    della
          Amministrazione della  pubblica  sicurezza  e  applicazione
          delle norme del disciolto Corpo delle guardie  di  pubblica
          sicurezza).    -     Il     regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza  e'  emanato
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, sentiti i sindacati di polizia  piu'
          rappresentativi sul piano nazionale. 
                Nel periodo intercorrente  tra  l'entrata  in  vigore
          della presente legge e quella del  regolamento  di  cui  al
          primo comma si applicano, per  quanto  non  previsto  dalla
          presente legge e se compatibili con essa,  le  disposizioni
          del regolamento approvato con  regio  decreto  30  novembre
          1930, n. 1629, e successive modificazioni. 
                In dette disposizioni la  denominazione  Corpo  delle
          guardie di pubblica  sicurezza  si  intende  sostituita  da
          Amministrazione della pubblica sicurezza.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,  n.  3,  recante  «Testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957,  n.
          22, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335,  recante  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337,  recante  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          giugno 1982, n. 158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli  professionali
          dei sanitari della Polizia di Stato», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,
          recante «Riordino  dei  ruoli  del  personale  direttivo  e
          dirigente della Polizia di  Stato,  a  norma  dell'art.  5,
          comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. 
              - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
          «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
          S.O. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  74  e  75  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
          782, recante  «Approvazione  del  regolamento  di  servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1985, n. 305, S.O.: 
                «Art. 74 (Consiglio  per  le  ricompense  per  meriti
          straordinari e speciali). - 1. Presso la Direzione centrale
          per gli affari generali e le politiche del personale  della
          Polizia  di  Stato  e'  istituito  il  consiglio   per   le
          ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio
          per  le  ricompense  per  meriti  straordinari  e  speciali
          esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione
          per  merito  straordinario  e  delibera  relativamente   al
          conferimento dell'encomio solenne. 
                2. Ferma  restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di
          emolumento o rimborso spese  ulteriore  rispetto  a  quanto
          previsto dalla  legge  e  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti
          istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto
          e convocato dal  vice  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza con funzioni vicarie o  da  un  supplente  avente
          qualifica di prefetto o di dirigente generale  di  pubblica
          sicurezza, ed e' composto  da  quattro  rappresentanti  del
          Dipartimento della  pubblica  sicurezza  con  qualifica  di
          prefetto o di dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,
          individuati annualmente con decreto del Capo della  Polizia
          - Direttore generale della pubblica sicurezza e da  quattro
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, designati di volta  in
          volta    dalle    medesime    secondo     la     rispettiva
          rappresentativita' ed in base a  criteri  di  rotazione  da
          determinarsi   ogni    due    anni    con    accordo    tra
          l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti
          dei soggetti di cui al presente comma sono individuati  con
          le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti
          titolari. 
                3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la
          presenza  di   almeno   meta'   di   ciascuna   delle   due
          rappresentanze e delibera a maggioranza dei  presenti,  con
          prevalenza del voto del presidente in caso  di  parita'  di
          voti. 
                4. Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono
          espletate da un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso
          il   Dipartimento    della    pubblica    sicurezza.    Per
          l'istruttoria,   comprensiva    di    ogni    verifica    e
          approfondimento   necessari,   il   consiglio   si   avvale
          dell'ufficio  per  le  ricompense,  istituito   presso   la
          Direzione centrale per gli affari generali e  le  politiche
          del personale della Polizia di Stato. 
                5. Il consiglio e' competente, altresi', ad esprimere
          il parere sulle proposte di intitolazione delle  caserme  e
          degli uffici della Polizia di Stato.» 
                «Art. 75 (Consiglio per le  ricompense  per  lodevole
          comportamento). - 1. Presso la Direzione centrale  per  gli
          affari generali e le politiche del personale della  Polizia
          di Stato e' istituito il consiglio per  le  ricompense  per
          lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense  per
          lodevole   comportamento    delibera    relativamente    al
          conferimento dell'encomio e della lode. 
                2. Ferma  restando  l'esclusione  di  ogni  forma  di
          emolumento o rimborso spese  ulteriore  rispetto  a  quanto
          previsto dalla  legge  e  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti
          istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 e' presieduto
          e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della
          pubblica sicurezza o da un supplente  avente  qualifica  di
          prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza,  ed
          e' composto da quattro rappresentanti  dell'amministrazione
          della  pubblica  sicurezza  individuati   annualmente   con
          decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, di  cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti  superiori
          della Polizia di Stato in servizio presso  il  Dipartimento
          della pubblica sicurezza e gli altri  tra  i  dirigenti  di
          uffici con funzioni finali, con qualifica non  inferiore  a
          primo dirigente della Polizia di Stato nonche'  da  quattro
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, designati di volta  in
          volta    dalle    medesime    secondo     la     rispettiva
          rappresentativita' ed in base a  criteri  di  rotazione  da
          determinarsi   ogni    due    anni    con    accordo    tra
          l'amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti
          dei soggetti di cui al presente comma sono individuati  con
          le medesime modalita' applicate per i rispettivi componenti
          titolari. 
                3. Il consiglio e'  regolarmente  costituito  con  la
          presenza  di   almeno   meta'   di   ciascuna   delle   due
          rappresentanze e delibera a maggioranza dei  presenti,  con
          prevalenza del voto del presidente in caso  di  parita'  di
          voti. 
                4. Le funzioni di segretario della  commissione  sono
          espletate da un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con
          qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso
          il   Dipartimento    della    pubblica    sicurezza.    Per
          l'istruttoria,   le   verifiche   e   gli   approfondimenti
          necessari, il  consiglio  si  avvale  dell'ufficio  per  le
          ricompense di cui all'art. 74, comma 4.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782: 
                «Art. 48 (Disposizioni comuni).  -  La  tessera  deve
          essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o
          di ruolo e  deve  essere  portata  sempre  al  seguito,  in
          uniforme ed in abito civile. 
                Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita'
          in relazione a previste scadenze del rapporto  d'impiego  o
          di servizio. 
                Deve essere restituita all'atto della cessazione  dal
          servizio per qualsiasi causa. 
                La tessera di riconoscimento deve essere ritirata  in
          caso di sospensione dal servizio o aspettativa  per  motivi
          di salute determinata da infermita' neuro-psichiche. 
                Le tessere di riconoscimento vengono  rilasciate  dal
          Capo della Polizia o da  funzionari  a  cio'  espressamente
          delegati. 
                Il  documento  per  il  Capo  della   Polizia   viene
          rilasciato dal Ministro.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del  citato  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: 
                «Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari
          di Polizia). - 1. Le  carriere  dei  medici  e  dei  medici
          veterinari  di  Polizia,  con  sviluppo  dirigenziale,   si
          distinguono come segue: 
                  a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle
          seguenti qualifiche: 
                    medico, limitatamente al periodo di frequenza del
          corso di formazione; 
                    medico principale; 
                    medico capo; 
                    medico superiore; 
                    primo dirigente medico; 
                    dirigente superiore medico; 
                    dirigente generale medico; 
                  b)  carriera  dei  medici  veterinari  di  Polizia,
          articolata nelle seguenti qualifiche: 
                    medico veterinario, limitatamente al  periodo  di
          frequenza del corso di formazione; 
                    medico veterinario principale; 
                    medico veterinario capo; 
                    medico veterinario superiore; 
                    primo dirigente medico veterinario.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza): 
                «Art. 39. - Il prefetto ha  facolta'  di  vietare  la
          detenzione delle  armi,  munizioni  e  materie  esplodenti,
          denunciate  ai  termini  dell'articolo   precedente,   alle
          persone ritenute capaci di abusarne. 
                Nei casi d'urgenza gli  ufficiali  e  gli  agenti  di
          pubblica   sicurezza   provvedono   all'immediato    ritiro
          cautelare dei materiali di  cui  al  primo  comma,  dandone
          immediata comunicazione al prefetto. Quando  sussistono  le
          condizioni di cui al primo comma, con il  provvedimento  di
          divieto il  prefetto  assegna  all'interessato  un  termine
          di centocinquanta giorni per l'eventuale cessione  a  terzi
          dei materiali  di  cui  al  medesimo  comma.  Nello  stesso
          termine  l'interessato  comunica  al  prefetto   l'avvenuta
          cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in  caso  di
          mancata  cessione,  la  confisca  dei  materiali  ai  sensi
          dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 maggio  1975,  n.
          152.».